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Termini e condizioni
1. GENERALE
1.1 Termini definiti:
a) Trigitec: Trigitec B.V., una società a responsabilità limitata (Camera di Commercio dei Paesi Bassi n. 96091533);
b) Acquirente: la persona giuridica o fisica con cui Trigitec stipula o intende stipulare un contratto;
c) Prodotti: tutti i beni forniti o da fornire da Trigitec, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiali/componenti tecnici nel campo dei video professionali;
d) Contratto: il contratto stipulato tra Trigitec e l'Acquirente.
1.2 Eventuali deroghe totali o parziali alle presenti condizioni generali (le "condizioni generali") possono essere concordate solo per iscritto.
1.3 Qualora una qualsiasi delle disposizioni delle presenti condizioni generali risultasse nulla o annullabile in sede giudiziaria, ciò non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni. Trigitec avrà quindi il diritto di sostituire tale disposizione con una disposizione che si avvicini il più possibile al significato della disposizione nulla o annullabile, senza che questa risulti nulla o annullabile.
1.4 In caso di divergenze testuali sul significato tra le diverse versioni linguistiche delle presenti condizioni generali, farà fede il testo in lingua olandese.
1.5 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i Contratti, nonché a tutte le offerte formulate da Trigitec. Una volta stipulato un contratto in base alle presenti condizioni generali, queste ultime si applicheranno integralmente anche ai Contratti successivi.
2. CREAZIONE DI UN CONTRATTO
2.1 Tutte le offerte emesse da Trigitec sono senza impegno, salvo diversamente specificato nell'offerta stessa.
2.2 Non sussiste alcun contratto vincolante fino all'accettazione scritta di un ordine effettuato da Trigitec o fino al momento in cui Trigitec abbia iniziato l'esecuzione dell'ordine effettuato dall'Acquirente.
2.3 Trigitec si riserva il diritto di rifiutare l'ordine in tutto o in parte nei seguenti casi (non esaustivi):
a) se l'Acquirente non paga (tempestivamente) le fatture relative alle consegne precedenti;
b) se i Prodotti ordinati non sono disponibili in magazzino;
c) se i Prodotti ordinati non sono disponibili;
d) se l'affidabilità creditizia dell'Acquirente peggiora;
e) se Trigitec deduce da altre circostanze che l'Acquirente violerà uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente contratto;
f) se le informazioni fornite dall'Acquirente sono errate o incomplete.
2.4 Eventuali accordi supplementari o modifiche, nonché impegni, sono vincolanti per Trigitec solo se confermati per iscritto da Trigitec.
3. CONSEGNA
3.1 Salvo diversamente concordato per iscritto, la consegna dei Prodotti da Trigitec all'Acquirente avverrà in conformità con l'Incoterm Delivered At Place, ("DAP") di cui alla versione 2020 degli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
3.2 Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente sosterrà i costi di trasporto fino al luogo di destinazione concordato. La consegna e il trasferimento del rischio dei Prodotti (smarrimento, furto, danneggiamento e perdita di valore) all'Acquirente avverranno con la consegna dei Prodotti, scaricati, alla destinazione concordata con il mezzo di trasporto pertinente.
3.3 I tempi di consegna indicati da Trigitec sono sempre approssimativi e non costituiscono quindi scadenze vincolanti. Trigitec sarà considerata inadempiente in merito ai tempi di consegna solo se ciò le è stato comunicato per iscritto in forma legale.
3.4 Trigitec ha il diritto di effettuare consegne parziali e di fatturare separatamente all'Acquirente ciascuna consegna parziale. In caso di forniture transfrontaliere, in deroga all'articolo 73, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci, ciascuna fornitura deve essere considerata come un contratto separato.
3.5 In caso di ritardo nella consegna dovuto a circostanze di qualsiasi natura, il termine di consegna sarà prorogato per la durata del ritardo. Trigitec informerà tempestivamente l'Acquirente di eventuali ritardi. Il ritardo nella consegna non dà diritto all'Acquirente di rescindere il Contratto in tutto o in parte, di sospendere i propri obblighi nei confronti di Trigitec o di richiedere il risarcimento dei danni.
3.6 L'Acquirente è tenuto a prendere in consegna i Prodotti al momento della consegna o al momento in cui vengono messi a disposizione dell'Acquirente in conformità con il Contratto. Se l'Acquirente rifiuta di prendere in consegna i Prodotti o non fornisce le informazioni o le istruzioni necessarie per la consegna, i Prodotti saranno conservati a rischio dell'Acquirente. In tal caso, Trigitec ha il diritto di addebitare all'Acquirente tutti i costi aggiuntivi, inclusi in ogni caso i costi di magazzinaggio.
4. PREZZI
4.1 Tutti i prezzi unitari applicati da Trigitec sono espressi in euro, IVA esclusa, spese di trasporto e costi relativi allo sdoganamento delle importazioni e altri oneri governativi esclusi, sulla base della consegna DAP (Incoterms 2020), salvo diversamente concordato in modo esplicito.
4.2 Il prezzo offerto si applica esclusivamente all'ordine specifico e alle quantità ivi indicate. In caso di circostanze che comportano un aumento dei costi (prevedibili o meno) attribuibili all'Acquirente, Trigitec ha il diritto di addebitare tali costi all'Acquirente, a propria discrezione.
4.3 Ogni vendita è effettuata alla condizione espressa che il prezzo sia basato sui fattori di costo applicabili al momento della conclusione del Contratto, quali: prezzi di acquisto/prezzi di fabbrica dei fornitori, salari, costi di manodopera, trasporto, materiali, oneri previdenziali, regolamento in valuta estera e costi di trasporto.
4.4 Trigitec ha il diritto di aumentare i prezzi a causa di imposte o aumenti delle imposte, quali accise e tasse, che non sono ancora note alla data di stipula del Contratto, anche se ciò è dovuto a circostanze prevedibili. Tali imposte devono essere pagate dall'Acquirente come parte del prezzo. In caso di modifica, Trigitec non sarà tenuta a risarcire l'Acquirente.
4.5 Trigitec ha il diritto di aumentare i prezzi in base agli aumenti verificatisi prima del giorno della consegna. Se l'aumento di prezzo supera il 10%, l'Acquirente ha il diritto di rescindere il Contratto. Trigitec non sarà quindi tenuta a pagare alcun risarcimento.
5. PAGAMENTI
5.1 Il pagamento del prezzo concordato deve essere effettuato in anticipo.
5.2 Se le parti concordano un termine di pagamento diverso da quello indicato nella sezione 1 del presente articolo, si applica un termine di pagamento di 14 giorni dalla data della fattura, salvo diversamente concordato per iscritto. Tale termine di pagamento è una scadenza. Se viene superato, l'Acquirente sarà immediatamente inadempiente, senza che sia necessaria alcuna diffida o comunicazione di inadempienza.
5.3 Sono espressamente escluse sospensioni e transazioni da parte dell'Acquirente (anche in caso di reclami).
5.4 Dal momento dell'inadempimento (sezione 2 del presente articolo), l'Acquirente è responsabile di:
a) interessi dell'1% al mese sull'importo totale dovuto, considerando ogni frazione di mese come un mese intero;
b) spese di recupero extragiudiziale pari ad almeno il 15% dell'importo non pagato, o € 500,00, a seconda di quale sia l'importo minore;
c) tutte le spese legali sostenute da Trigitec al fine di far rispettare gli obblighi dell'Acquirente. Le spese giudiziarie includono i costi di una richiesta di fallimento, come mezzo di esecuzione.
5.5 I pagamenti effettuati dall'Acquirente saranno applicati innanzitutto al saldo dei costi sostenuti, poi agli interessi e infine agli importi fatturati, a partire dai più vecchi, indipendentemente dallo scopo indicato dall'Acquirente.
5.6 Tutti i crediti di Trigitec sono immediatamente esigibili e pagabili e l'Acquirente è immediatamente inadempiente nei seguenti casi non esaustivi:
a) l'Acquirente violi uno qualsiasi dei propri obblighi previsti dal Contratto stipulato con Trigitec, o da qualsiasi Contratto correlato, prima o dopo la conclusione del Contratto, o non adempia in modo tempestivo o corretto;
b) l'Acquirente ha richiesto o intende richiedere una moratoria o gli è stata concessa una moratoria;
c) viene presentata un'istanza di fallimento da parte o contro l'Acquirente, l'Acquirente o una terza parte intende presentare un'istanza di fallimento dell'Acquirente, oppure l'Acquirente viene dichiarato fallito;
d) Trigitec nutre altri dubbi ragionevoli circa la capacità di pagamento dell'Acquirente, a seguito dei quali l'Acquirente non è in grado di adempiere ai propri obblighi;
e) l'Acquirente abbia presentato una richiesta ai sensi della legge sul risanamento dei debiti delle persone fisiche ("WSNP") o la WSNP sia stata dichiarata applicabile all'Acquirente, o sia stata proposta qualsiasi forma di risanamento dei debiti;
f) i beni dell'Acquirente siano sequestrati da terzi in procedimenti precontenziosi o esecutivi;
g) l'Acquirente viene sciolto e liquidato;
h) dopo la cessazione o il trasferimento dell'attività dell'Acquirente;
i) eventuali garanzie fornite siano state esaurite o abbiano subito una riduzione di valore.
5.7 In caso di inadempimento e nei casi inclusi, ma non limitati a quelli da a) a i) sopra indicati, Trigitec è autorizzata a sospendere la consegna (nonché la produzione o la lavorazione) dei Prodotti destinati alla consegna, fatto salvo il diritto di Trigitec di richiedere inoltre il pagamento anticipato o un'adeguata garanzia (aggiuntiva) per il costo dei Prodotti da consegnare, a discrezione di Trigitec.
5.8 Una volta che l'Acquirente abbia adempiuto ai propri obblighi e/o fornito garanzie sufficienti, Trigitec beneficerà del periodo di consegna necessario per la consegna dei Prodotti, tenendo conto delle possibilità esistenti in quel momento presso Trigitec e/o i suoi fornitori.
6. RISERVA DI PROPRIETÀ
6.1 La vendita e la consegna avvengono con riserva di proprietà estesa. La proprietà dei Prodotti venduti, consegnati e da consegnare, compresi quelli già pagati, rimane riservata fino al pagamento di tutti i crediti - compresi interessi e costi - che Trigitec vanta nei confronti dell'Acquirente ai sensi dei Contratti. Fino al trasferimento della proprietà dei Prodotti consegnati all'Acquirente, quest'ultimo non può costituire in pegno, trasferire la proprietà o concedere a terzi alcun altro diritto di garanzia in relazione agli stessi per debiti, prestiti o altri accordi finanziari.
6.2 Se Trigitec non può invocare la riserva di proprietà perché i prodotti sono stati mescolati o trasformati, l'Acquirente deve cedere in pegno a Trigitec i beni di nuova formazione.
6.3 L'Acquirente deve:
a) conservare i Prodotti con cura e come proprietà riconoscibile di Trigitec;
b) informare immediatamente Trigitec qualora terzi rivendichino diritti sui Prodotti consegnati da Trigitec all'Acquirente, nel caso in cui Trigitec abbia ancora qualche credito nei confronti dell'Acquirente sulla base della consegna di tali Prodotti. In tal caso, Trigitec ha il diritto di prendere immediatamente possesso dei Prodotti in questione. In tal caso, l'Acquirente sarà responsabile di tutti i costi sostenuti. Trigitec non è tenuta a riconsegnare tali Prodotti fino a quando non avrà ricevuto il pagamento completo o non le sarà stata fornita un'adeguata garanzia in relazione ai suoi crediti, a discrezione di Trigitec.
6.4 Se l'Acquirente è in ritardo con il pagamento o se vi sono validi motivi per ritenere che l'Acquirente non pagherà o sarà in ritardo con il pagamento o avrà difficoltà di pagamento o rischia di avere difficoltà di pagamento, Trigitec ha il diritto di recuperare la propria proprietà e venderla a terzi.
6.5 Nel caso in cui, ai sensi della sezione 1 del presente documento, Trigitec rivendichi la proprietà dei Prodotti soggetti a riserva di proprietà, l'Acquirente concede a Trigitec, o a terzi da essa designati, il permesso incondizionato e irrevocabile di accedere a qualsiasi luogo in cui siano conservati i beni di Trigitec e di riprendere possesso di tali Prodotti qualora l'Acquirente continui a violare i propri obblighi.
6.6 Se Trigitec non riesce ad accedere ai Prodotti, ha il diritto di applicare una penale immediatamente esigibile di € 10.000,00, più una penale di € 1.000,00 al giorno, per tutto il tempo in cui persiste la "violazione", fino a un massimo di € 30.000,00, senza che Trigitec sia tenuta a inviare all'Acquirente una comunicazione di inadempimento e senza pregiudizio per il diritto di Trigitec di richiedere il risarcimento dell'intero importo della sua perdita.
6.7 Se e nella misura in cui il Paese di destinazione dei Prodotti offre opzioni più ampie in materia di riserva di proprietà, si applicano tali opzioni più ampie.
7. RECLAMI
7.1 Le quantità indicate nelle bolle di consegna o in documenti simili saranno considerate corrette se non viene presentato alcun reclamo scritto immediatamente dopo il ricevimento e prima dell'utilizzo.
7.2 I reclami relativi ai Prodotti devono essere presentati dall'Acquirente per iscritto, indicando e descrivendo accuratamente la natura e i motivi del reclamo, con chiare fotografie digitali dei Prodotti che mostrano i difetti e indicando il numero della bolla di accompagnamento, il numero dell'ordine, il numero di serie e il numero della fattura. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, tutti i diritti e le rivendicazioni saranno considerati decaduti. In caso di:
a. Difetti visibili: il reclamo deve essere presentato entro 5 giorni lavorativi dalla consegna;
b. Difetti non visibili: il reclamo deve essere presentato entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui l'Acquirente ha scoperto, o avrebbe potuto ragionevolmente scoprire, il difetto.
7.3 Qualsiasi reclamo relativo a una fattura deve essere presentato per iscritto entro 8 giorni dalla data della fattura, pena la sua accettazione come corretta e incontestata.
7.4 Le illustrazioni, le misure, i pesi, ecc. riportati sul sito web danno solo un'idea del Prodotto e non sono vincolanti per Trigitec.
7.5 Trigitec determinerà se un reclamo è fondato. Se un reclamo è fondato, Trigitec risolverà il reclamo relativo ai Prodotti riparando o sostituendo il Prodotto o sostituendo parti del Prodotto, a discrezione di Trigitec.
7.6 Trigitec accetterà i Prodotti restituiti solo se ha dato il proprio previo consenso scritto alla restituzione. L'Acquirente deve restituire i Prodotti nella loro confezione originale o almeno in una confezione integra. I costi di restituzione della merce sono a carico dell'Acquirente. Se l'Acquirente restituisce i Prodotti senza il previo consenso scritto di Trigitec e/o se l'Acquirente restituisce i Prodotti senza seguire le istruzioni di restituzione di Trigitec, tutti i costi associati alla restituzione dei Prodotti saranno a carico dell'Acquirente. In tal caso, Trigitec è libera di immagazzinare i Prodotti (da sola o tramite terzi) a spese e a rischio dell'Acquirente.
7.7 Le azioni legali devono essere intentate dinanzi a un tribunale competente ai sensi delle presenti condizioni generali entro e non oltre dodici mesi dalla presentazione del reclamo, pena la decadenza di tutti i diritti e le pretese, a meno che i diritti previsti dai trattati, dalle leggi e dai regolamenti pertinenti non siano già decaduti in precedenza.
8. RESI
8.1 Non saranno accettati resi senza previa autorizzazione scritta da parte di Trigitec. In caso di reso, Trigitec rimborserà all'Acquirente l'80% del valore della fattura.
8.2 I prodotti danneggiati e i prodotti privi dell'imballaggio originale o con imballaggio danneggiato, a discrezione di Trigitec, non possono essere restituiti.
9. RESPONSABILITÀ
9.1 Trigitec non è responsabile per eventuali danni subiti dall'Acquirente, salvo e nella misura in cui l'Acquirente possa dimostrare l'intenzionalità, la grave negligenza e/o la deliberata imprudenza da parte della direzione o dei dirigenti di Trigitec.
9.2 Trigitec non sarà in alcun caso responsabile per eventuali perdite consequenziali subite dall'Acquirente. Le "perdite consequenziali" includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdite finanziarie pure, morte, perdita di profitti, perdita di fatturato, mancati risparmi, perdita di avviamento o perdite simili, costi di manodopera, danni da stagnazione e danni dovuti a stagnazione dell'attività, costi di interesse, indipendentemente da come tale perdita sia descritta (perdita diretta, indiretta, consequenziale).
9.3 La responsabilità cumulativa, indipendentemente dalla base giuridica, è espressamente limitata nella sua interezza a quanto stabilito da Trigitec:
a) sostituzione o riparazione dei Prodotti oggetto del reclamo;
b) fino all'importo pagato dalla copertura assicurativa nel caso in questione più la franchigia di Trigitec. Se, per qualsiasi motivo, non viene effettuato alcun pagamento nell'ambito della copertura assicurativa, la responsabilità per la perdita è espressamente limitata al 50% del valore fatturato dei Prodotti ai quali è stato accertato il danno o ai quali il danno si riferisce. È espressamente esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità di Trigitec.
9.4 Trigitec ha il diritto di far valutare il danno da un esperto di sua scelta.
9.5 Il periodo entro il quale Trigitec può essere ritenuta responsabile per il risarcimento è in tutti i casi e a pena di decadenza dei diritti, limitato a un periodo di un mese dopo il verificarsi dell'evento dannoso. Tutti i diritti al risarcimento cadono dopo dodici mesi dall'inizio del giorno in cui sono stati ritenuti responsabili, se non vengono portati davanti a un tribunale entro tale periodo.
9.6 L'Acquirente manleva Trigitec da (tutte le conseguenze della) responsabilità civile nei confronti di terzi in relazione ai Prodotti consegnati all'Acquirente da Trigitec. Trigitec non accetta quindi reclami da parte di terzi.
9.7 Trigitec trasferirà ai propri Acquirenti, su richiesta, tutti i diritti che può far valere nei confronti dei propri fornitori in relazione ai suddetti difetti e scostamenti di qualità.
9.8 Se Trigitec ritiene necessario richiamare i Prodotti o è obbligata a farlo in seguito a un provvedimento governativo, a una normativa o per qualsiasi altro motivo, l'Acquirente è tenuto a collaborare a tutte le misure che Trigitec ritiene necessarie e/o è obbligata ad adottare per legge o per disposizione governativa, al fine di limitare i danni. Se l'Acquirente non collabora in tal senso, sarà responsabile della perdita (aggiuntiva) causata di conseguenza, con la riserva che le possibili conseguenze della circolazione di Prodotti non conformi saranno a carico e a rischio dell'Acquirente.
10. FORZA MAGGIORE
10.1 Per forza maggiore ai sensi del presente articolo si intende la forza maggiore ai sensi dell'articolo 75 del Libro 6 del Codice civile olandese. La forza maggiore comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scioperi, assenteismo eccessivo dovuto a malattia del personale, difficoltà di trasporto, fornitura insufficiente di componenti, incendi, guerre, inondazioni, atti di terrorismo, misure governative, interruzioni dell'attività dei fornitori, inadempienze dei fornitori e tutte le cause esterne che esulano dal controllo di Trigitec.
10.2 Durante e dopo il verificarsi di cause di forza maggiore, gli obblighi di fornitura e gli altri obblighi di Trigitec sono sospesi. Se il periodo di forza maggiore dura più di due mesi dalla notifica da parte di Trigitec, sia Trigitec che l'Acquirente hanno il diritto di rescindere il Contratto, senza che nessuna delle parti sia responsabile per danni.
10.3 Se Trigitec ha già adempiuto in parte ai propri obblighi o può adempiere solo in parte ai propri obblighi al momento dell'insorgere della forza maggiore, Trigitec ha il diritto di fatturare separatamente la parte già consegnata o la parte che può essere consegnata e l'Acquirente è tenuto a pagare tale fattura come se si trattasse di un Contratto separato.
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
11.1 Nel caso improbabile di inadempienza da parte di Trigitec, l'Acquirente non ha il diritto di rescindere il Contratto in tutto o in parte. Ciò non si applica in caso di forza maggiore, che è soggetta alle disposizioni dell'articolo 10.
11.2 Salvo diversamente concordato, i Contratti devono essere considerati contratti separati e non costituiscono un contratto a prestazione continuativa suscettibile di risoluzione.
11.3 Se e nella misura in cui l'Acquirente possa dimostrare per iscritto l'esistenza di un contratto a prestazione continuativa, esso potrà essere risolto in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi (a partire dall'ultimo giorno lavorativo del mese) senza alcun obbligo di risarcimento. In ogni caso, non si può parlare di contratto a prestazione continuativa se l'Acquirente non ha effettuato acquisti da Trigitec per un periodo di sei mesi o più.
11.4 In caso di inadempienza dell'Acquirente (articolo 5.2), Trigitec ha il diritto di:
a) risolvere il/i Contratto/i in questione nella sua totalità o nella misura in cui gli obblighi derivanti dal Contratto siano stati adempiuti in parte;
b) risolvere i Contratti in corso per i quali l'Acquirente non è inadempiente, in tutto o nella misura in cui gli obblighi derivanti dal Contratto siano stati parzialmente adempiuti.
11.5 Nella misura in cui Trigitec abbia eseguito il Contratto in tutto o in parte, la risoluzione di cui alle lettere a) e b) del paragrafo precedente non pregiudica l'esercizio dei diritti derivanti dalla riserva di proprietà di cui all'articolo 6.
12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1 Nel presente articolo, per diritti d'autore, marchi commerciali e diritti di proprietà intellettuale si intendono: marchi figurativi, diritti sui marchi commerciali, nomi di dominio e/o metodi di produzione e/o diritti di design e/o diritti di brevetto relativi ai Prodotti venduti da Trigitec all'Acquirente.
12.2 Qualsiasi informazione relativa a diritti d'autore, marchi commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti può essere utilizzata dall'Acquirente solo previo consenso scritto di Trigitec.
12.3 Se, per qualsiasi motivo, il Contratto tra l'Acquirente e Trigitec non è più in vigore, l'Acquirente dovrà immediatamente astenersi dall'utilizzare i diritti d'autore, i marchi commerciali e gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti e dovrà restituire a Trigitec tutti i materiali di qualsiasi natura ad essi relativi, salvo diversamente concordato per iscritto.
12.4 Se l'Acquirente non adempie agli obblighi derivanti dal presente articolo, è inadempiente e perde a favore di Trigitec, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione di inadempienza, una penale immediatamente esigibile di 100.000 euro per ogni violazione, nonché una penale di 1.000 euro al giorno (o frazione di giorno), per tutto il tempo in cui la violazione persiste, fino a un massimo di 1.000.000 di euro. Ciò non pregiudica il diritto di Trigitec di richiedere un risarcimento completo in aggiunta o di trasferire all'Acquirente una penale per la quale è ritenuta responsabile da Magewell, Huddlecam o PTZOptics. L'Acquirente sarà tenuto a pagare tale penale in caso di violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, fatto salvo il diritto di richiedere l'adempimento specifico degli altri obblighi dell'Acquirente ai sensi del/i Contratto/i.
13. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
13.1 I contratti tra le parti sono regolati dalla legge olandese.
13.2 Tutte le controversie relative e/o derivanti da un Contratto saranno risolte dal Tribunale dell'Olanda Settentrionale, per il distretto di Haarlem, salvo che disposizioni imperative di legge olandesi non dispongano diversamente.
13.3 In deroga alla sezione 2 del presente articolo, Trigitec ha il diritto di sottoporre la controversia a un altro tribunale competente ai sensi della legge olandese, delle normative europee o dei trattati internazionali.